REVISIONE
Tutte le autovetture e gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate devono essere sottoposti a revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, cioè un anno sì e un anno no (articolo 80 del Codice della strada).
La prima revisione va eseguita entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione; le revisioni successive vanno eseguite entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata la revisione precedente.
Devono essere sottoposti alla revisione:
La prima deve essere effettuata nel quarto anno successivo alla data di immatricolazione, entro il mese di rilascio della Carta di circolazione, e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
La prenotazione per una data successiva alla scadenza autorizza la circolazione solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione.
C'è l'obbligo di installare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi delle cinture, anche quando ricoperti da elementi interni della carrozzeria).
Al termine del controllo, viene rilasciata un'etichetta adesiva attestante l'esito della revisione.
L'etichetta va applicata sulla carta di circolazione e può riportare una delle seguenti diciture:
Se si viene fermati con la revisione scaduta, è prevista una multa da 155 a 624 euro, che raddoppia se si è recidivi. Se si viene fermati in autostrada, oltre alla multa, c'è il fermo amministrativo del mezzo.
Inoltre, il veicolo non revisionato non è coperto dall'assicurazione. In caso di incidente con danni a terzi, quindi, la compagnia assicuratrice si può rivalere sull'assicurato che deve pagare personalmente il risarcimento.